Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del c.c.(1) sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[737], su ricorso degli interessati (2), sentito il pubblico ministero.]
Note
(1)
La norma in analisi disciplina l'ipotesi della scomparsa, ovvero quella situazione di fatto determinata dall'allontanamento di una persona dal luogo del suo ultimo domicilio e dalla sua ultima residenza, accompagnato dall'assenza di notizie sulla stessa. In tal caso, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore ai sensi dell'art. 48 del c.c., finalizzata alla conservazione del patrimonio dello scomparso, in attesa che lo stesso ritorni.
(2)
La competenza spetta al Tribunale ordinario del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso o, nel caso in cui tali informazioni siano sconosciute, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'istante. Il ricorso di cui alla norma in esame può essere proposto dai presunti eredi legittimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vantano un interesse concreto ed attuale al compimento di un atto conservativo sul patrimonio dello scomparso. Una volta depositato il ricorso si apre il procedimento in camera di consiglio, di competenza del collegio, procedimento che si conclude con la pronuncia di un decreto di nomina di un curatore, il quale ha il potere di compiere gli atti conservativi sul patrimonio dello scomparso, anche quelli di straordinaria amministrazione previa autorizzazione dello stesso Tribunale che lo ha nominato.
Contro il decreto di nomina è proponibile reclamo davanti alla Corte d'Appello.
Contro il decreto di nomina è proponibile reclamo davanti alla Corte d'Appello.