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Articolo 721 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 721 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del c.c.(1) sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[737], su ricorso degli interessati (2), sentito il pubblico ministero.]

Note

(1) La norma in analisi disciplina l'ipotesi della scomparsa, ovvero quella situazione di fatto determinata dall'allontanamento di una persona dal luogo del suo ultimo domicilio e dalla sua ultima residenza, accompagnato dall'assenza di notizie sulla stessa. In tal caso, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore ai sensi dell'art. 48 del c.c., finalizzata alla conservazione del patrimonio dello scomparso, in attesa che lo stesso ritorni.
(2) La competenza spetta al Tribunale ordinario del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso o, nel caso in cui tali informazioni siano sconosciute, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'istante. Il ricorso di cui alla norma in esame può essere proposto dai presunti eredi legittimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vantano un interesse concreto ed attuale al compimento di un atto conservativo sul patrimonio dello scomparso. Una volta depositato il ricorso si apre il procedimento in camera di consiglio, di competenza del collegio, procedimento che si conclude con la pronuncia di un decreto di nomina di un curatore, il quale ha il potere di compiere gli atti conservativi sul patrimonio dello scomparso, anche quelli di straordinaria amministrazione previa autorizzazione dello stesso Tribunale che lo ha nominato.
Contro il decreto di nomina è proponibile reclamo davanti alla Corte d'Appello.

Ratio Legis

La norma in commento apre la serie di disposizioni dedicate all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di una persona, dettate per regolare una situazione in cui non si hanno più notizie circa la persona, al fine di tutelare gli interessi patrimoniali e i rapporti giuridici dell'individuo stesso attraverso un'opportuna azione conservativa. Al contempo, le disposizioni del presente capo mirano anche a tutelare i diritti degli eventuali eredi e terzi, durante il procedimento instaurato per l'adozione della dichiarazione di assenza o morte presunta.

Spiegazione dell'art. 721 Codice di procedura civile

Il procedimento a cui fa riferimento la norma in esame è previsto per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 48 del c.c., i quali consistono nella nomina di un curatore o nell’adozione di altre misure conservative del patrimonio dello scomparso.
La concessione dei provvedimenti è discrezionale e richiede l'accertamento da parte del giudice dei presupposti sostanziali consistenti nell'allontanamento del soggetto e nell'assenza di notizie sul suo conto.

Non si procede alla nomina del curatore quando lo scomparso abbia un legale rappresentante o un procuratore (in questo secondo caso nei limiti del mandato).
Al fine di conservare il patrimonio dello scomparso, vengono attribuiti al curatore i poteri elencati, in via esemplificativa e non tassativa, all'art. 48 c.c., i quali devono essere specificamente indicati nel provvedimento di nomina.

Il procedimento previsto da questa norma presenta caratteristiche univoche di procedimento in camera di consiglio con natura di giurisdizione volontaria e si svolge secondo le forme del rito camerale di cui agli articoli dal 737 al 742 bis c.p.c.

Giudice territorialmente competente, ex art. 48 c.c., è il tribunale dell'ultimo domicilio o, in via subordinata, dell'ultima residenza dello scomparso; se questi non sono noti o sono ubicati all'estero, sussiste in via residuale la competenza del giudice del luogo di residenza del ricorrente (si applica analogicamente l’art. 18 del c.p.c..

Ai sensi dell’art. 28 del c.p.c. la competenza territoriale è inderogabile (c.d. competenza funzionale).
Il collegio provvede con decreto motivato da pronunciarsi in camera di consiglio, il quale può essere modificato e revocato, con efficacia ex tunc, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 742 del c.p.c..
Il decreto è soggetto a reclamo dinanzi alla corte d'appello, la quale a sua volta decide in camera di consiglio con decreto, non ricorribile in Cassazione, ma parimenti revocabile e modificabile ex art. 742 del c.p.c..

Massime relative all'art. 721 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1906/1974

La mancanza assoluta di notizie in ordine ad un soggetto allontanatosi dal luogo del suo ultimo domicilio (an et ubi sit) determina una paralisi di attivitā per chi vanta diritti o abbia aspettative nei confronti dello scomparso, privo di un rappresentante legale o di un procuratore. A tale situazione č possibile ovviare soltanto attraverso l'emanazione del provvedimento di nomina del curatore speciale, a norma del combinato disposto degli artt. 48 comma primo c.c. e 721 c.p.c., nei cui confronti č consentito instaurare un regolare rapporto processuale.

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