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Articolo 693 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza

Dispositivo dell'art. 693 Codice di procedura civile

L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito (1).

In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale (2) del luogo in cui la prova deve essere assunta (3).

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata(4).

Note

(1) L'istanza di cui alla norma in analisi si propone con ricorso innanzi al giudice che sarebbe competente per il giudizio di merito, secondo le ordinarie regole sulla competenza per materia, valore e territorio. A differenza di quanto si riscontra nelle norme dettate in materia di procedimenti cautelari, è prevista la competenza del giudice di pace. Infatti, in seguito alla presentazione del ricorso, il presidente del tribunale, il giudice di pace, o il presidente della Corte d'appello quando giudica in un unico grado, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione avanti a sé ed assegna al ricorrente un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" ai sensi dell'art. 106, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(3) Nel caso in cui sussista un'eccezionale urgenza, il comma in analisi attribuisce al richiedente la possibilità di rivolgersi al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta. Al di fuori di tale ipotesi eccezionale, resta ferma la competenza inderogabile del giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
(4) Si precisa che il ricorso deve contenere, oltre alla sottoscrizione del difensore, i motivi dell'urgenza, i fatti sui quali i testimoni dovranno essere interrogati e l'esposizione sommaria delle domande. Tali elementi sono richiesti al fine di consentire al giudice di valutare, anche se in maniera sommaria, l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta.

Spiegazione dell'art. 693 Codice di procedura civile

L'istanza si propone dinanzi al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
Malgrado i criteri fissati nelle norme contenute in questa sezione siano specificamente dettati per la sola assunzione preventiva di testimoni, essi si applicano anche a tutti gli altri procedimenti di istruzione preventiva.
Nell’ipotesi in cui la competenza appartenga a più fori, si ritiene che il procedimento resti valido anche se si è svolto avanti un giudice diverso da quello successivamente investito della causa di merito.

Possono individuarsi due differenze rispetto alle regole fissate per il procedimento cautelare uniforme:
  1. dalla lettera degli artt. 695 e 697 c.p.c., norme che si riferiscono al presidente del Tribunale ed al giudice di pace, si deduce che nel procedimento di istruzione preventiva, permane la competenza del capo dell'ufficio
  2. nel procedimento di istruzione preventiva sussiste la competenza del giudice di pace ogniqualvolta deve ritenersi che questi sarebbe il giudice competente per il merito, mentre ai sensi dell' art. 669 ter del c.p.c., per i procedimenti cautelari in senso stretto, la sua competenza è espressamente esclusa.

Qualora la controversia cui è riferita l'istanza di istruzione preventiva sia devoluta agli arbitri, la competenza deve intendersi attribuita al giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito, se questo non fosse stato devoluto agli arbitri.

Il secondo comma prevede dei casi di eccezionale urgenza che consentono di derogare alla regola della competenza fissata dal 1° comma; in tale ipotesi il ricorso può essere proposto dinanzi al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta, cercandosi così di rendere ancora più celere e snello il procedimento di assunzione del mezzo di prova (un esempio ricorre nel caso in cui la prova richiesta verta su di un elemento percepibile della realtà destinato a scomparire a causa delle sue intrinseche caratteristiche).

Ovviamente questa disposizione è destinata ad operare solo nel caso in cui il procedimento di istruzione preventiva sia promosso ante causam e non anche quando sia già pendente il giudizio di merito.

L'istanza deve rivestire la forma del ricorso, il cui contenuto deve agevolare il giudice nella valutazione dell'urgenza per cui si chiede di procedere all'assunzione della prova richiesta e nella valutazione della strumentalità della stessa in rapporto al giudizio di merito.
Per tale ragione, qualora sia richiesta l’assunzione preventiva della prova testimoniale, il legislatore ha previsto che il ricorrente, oltre ai più generali contenuti di cui all'art. 125 del c.p.c., debba illustrare i motivi dell'urgenza, indicare i fatti sui quali devono essere interrogati i testimoni ed, infine, esporre sommariamente le domande o le eccezioni cui la prova richiesta è preordinata.

Tali requisiti di forma contenuto devono essere considerati essenziali e, così, prescritti dal legislatore a pena di nullità; se l'istanza si propone nel corso di un giudizio, si ritiene superflua l'indicazione sommaria delle domande e delle eccezioni e si ammette che possa essere formulata anche oralmente, nel rispetto del principio della libertà delle forme.

Il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore, munito di apposita procura, salvo che ricorra uno dei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente nella causa di merito.

Massime relative all'art. 693 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18521/2016

In tema di istruzione tecnica preventiva, non è necessaria la formale prospettazione di un'azione nei confronti del destinatario perché la strumentalità del procedimento cautelare è riferibile alla sola ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova nell'eventuale successivo giudizio di merito, sicché è sufficiente la rappresentazione della domanda di merito nel suo contenuto essenziale, sì da consentire una valutazione di funzionalità del mezzo istruttorio preventivamente richiesto. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha disatteso l'eccepito difetto di instaurazione del contraddittorio nella fase di istruzione preventiva, sollevato dal convenuto sostenendo che il ricorso era stato a lui notificato per mera conoscenza, senza formulare specifiche censure al suo operato o domande nei suoi riguardi).

Cass. civ. n. 2103/2012

La valutazione del requisito dell'urgenza e della rilevanza dell'accertamento tecnico preventivo è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 1066/2006

Anche ai tribunali regionali delle acque pubbliche appartiene la competenza a disporre un accertamento tecnico preventivo nei giudizi agli stessi devoluti, con la conseguenza che l'accertamento tecnico preventivo disposto davanti ad altro giudice è affetto da nullità; nondimeno, gli elementi emersi dal procedimento di istruzione preventiva disposto dal giudice in sede ordinaria, pur non potendo formare oggetto di formale acquisizione nelle controversie sottratte alla cognizione del giudice in sede ordinaria e riservate alla competenza dei tribunali delle acque, possono, per converso, essere legittimamente allegati dalla parte interessata e valutati dal giudice specializzato come fatto storico, alla stregua di una mera constatazione di una situazione di fatto in essi rappresentata, specie se ad essa abbia poi fatto riferimento il consulente tecnico nominato dallo stesso tribunale delle acque.

Cass. civ. n. 4940/1996

Con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva — ai quali è applicabile l'art. 693, comma primo c.p.c., che prevede che l'istanza si propone con ricorso da presentarsi al giudice che sarebbe competente per la causa di merito — deve intendersi con quest'ultima espressione la causa che ha ad oggetto le domande o le eccezioni (art. 693, comma terzo), i cui fatti costitutivi o, rispettivamente, impeditivi, modificativi od estintivi il ricorrente in istruzione preventiva intende far accertare per l'effettivo esercizio del suo diritto alla prova.

Cass. civ. n. 2145/1989

Ai sensi dell'art. 26 della L. n. 11 del 1971, alla sezione specializzata agraria, sono riservati i provvedimenti di istruzione preventiva, in riferimento ai giudizi ad essa devoluti, anche nel caso dell'eccezionale urgenza di cui all'art. 693, secondo comma, c.p.c.: ne consegue che l'accertamento tecnico preventivo disposto dal pretore in violazione di tale inderogabile competenza per materia è affetto da nullità (rilevabile d'ufficio anche in cassazione) e, quindi, inefficace ai fini della decisione della causa, a nulla rilevando che il provvedimento, prima dell'inizio delle operazioni peritali, sia stato notificato alla controparte, consentendole di parteciparvi anche con l'assistenza di un consulente tecnico.

Cass. civ. n. 486/1972

Nei procedimenti di istruzione preventiva, la deroga alla competenza del giudice che sarebbe competente per la causa di merito, nelle ipotesi di eccezionale urgenza, non è limitata alla sola assunzione di testimoni a futura memoria, ma si estende anche all'accertamento tecnico preventivo. Il requisito della eccezionale urgenza che, a norma del combinato disposto degli artt. 696, 692 e 693, secondo comma, c.p.c., giustifica la richiesta di consulenza tecnica preventiva al pretore del luogo in cui la consulenza deve essere espletata, anziché al giudice che sarebbe competente per la causa di merito, costituisce un particolare e più rilevante aspetto del requisito dell'urgenza che, di norma, deve ricorrere per poter far luogo al procedimento di istruzione preventiva, la cui sussistenza deve essere valutata non già «a posteriori», e cioè alla stregua della situazione che viene a delinearsi, in concreto, nel corso del successivo giudizio, ma con riferimento alle ipotesi e ai profili, necessariamente molteplici, che, in astratto, possono configurarsi nel momento in cui viene richiesta l'ammissione della consulenza tecnica preventiva.

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