(massima n. 1)
Seppure il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 della Costituzione è ammesso contro le sentenze — ancorché dichiarate non impugnabili — le quali decidono sull'opposizione agli atti esecutivi, un siffatto rimedio non è estensibile all'ordinanza con la quale il giudice, in caso di pericolo di deterioramento delle cose sequestrate, ne ordina, a norma dell'art. 685 c.p.c., la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate, senza peraltro alcuna pronuncia implicita su questioni controverse tra le parti, essendo tale provvedimento precedente all'atto esecutivo della vendita e privo di contenuto decisorio.