(massima n. 1)
Il provvedimento col quale il giudice, in caso di deterioramento delle cose sequestrate, ne ordina, ai sensi dell'art. 685 c.p.c., la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate, non essendo definitivo e non avendo carattere decisorio non č impugnabile col ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.