(massima n. 1)
Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353), la statuizione sulle spese, mentre deve essere adottata nel caso di reiezione della domanda o di dichiarazione d'incompetenza, non č prevista quando la misura richiesta dalla parte istante sia concessa, o confermata in sede di reclamo (ancorché sulla scorta dell'inammissibilitą del reclamo stesso), in ragione del carattere temporaneo e provvisorio della relativa pronuncia, destinata ad essere superata od assorbita con la decisione nel merito, e comunque suscettibile di successiva modifica o revoca.