(massima n. 1)
Qualora il procedimento cautelare "ante causam" si concluda con un'ordinanza che dichiari cessata la materia del contendere, in tale provvedimento non va fissato il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito né si applica comunque il termine a tal fine previsto dall'art. 669 octies cod. proc. civ.; ove il giudice comunque provveda a fissare detto termine, lo stesso deve ritenersi "tamquam non esset"