(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione (come ogniqualvolta essa viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di alcun tipo di relazione con l'ingiunto), da quella in cui se ne deduce viceversa la nullitā: nel primo caso č proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo quello invece dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.