(massima n. 1)
La notifica a due persone mediante consegna di unica copia ad una sola di esse, non č causa di inesistenza dell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma di nullitā che se non sanata per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione del destinatario, importa, ove tempestivamente eccepita, soltanto la rinnovazione della notifica con le conseguenze del caso.