(massima n. 1)
La regola stabilita dall'art. 138, primo comma, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, in quanto a norma dell'art. 170, primo comma, c.p.c. il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, è l'unico destinatario di tutte le modificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento.