(massima n. 1)
È validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta "virtuale" ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui la corte di merito, dopo avere ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., preso atto che i destinatari della notificazione - sebbene correttamente identificati nelle proprie generalità - si erano rifiutati di ricevere copia dell'atto notificatogli, in quanto indicati come eredi di una persona a loro dire inesistente, aveva dichiarato inammissibile l'atto appello trattandosi di profilo suscettibile di rilevare ai fini della validità della riassunzione ma non per la notifica).