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Articolo 97 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Responsabilità di più soccombenti

Dispositivo dell'art. 97 Codice di procedura civile

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune (1) (2).

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali (3).

Note

(1) Di norma, è possibile condannare in via solidale più parti soccombenti al pagamento delle spese giudiziali non solo quando ci sia solidarietà del rapporto sostanziale ma anche quando sussiste una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Si pensi, ad es., all'ipotesi in cui più parti, esercitando insieme, nello stesso processo, più azioni (c.d. litisconsorzio facoltativo (v. 103) rispondono, giustamente, dell'intero debito per le spese.
(2) La sussistenza o meno dell'interesse comune è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
(3) Se i soccombenti si sono accordati tra loro in relazione alla ripartizione delle spese, tali accordi non hanno alcuna efficacia verso il vincitore, potendo quest'ultimo agire per il rimborso nei confronti di ognuno di essi, solidalmente obbligati per l'intera somma.

Spiegazione dell'art. 97 Codice di procedura civile

Se il processo si chiude con una pluralità di soccombenti, regola generale è quella della ripartizione delle spese in misura proporzionale all’interesse che ciascuno dei soccombenti ha nella causa (è questo un principio opposto a quello della solidarietà di cui all’art. 1294 del c.c.).
Il concetto di interesse si presenta come abbastanza elastico, essendo riservata al giudice una notevole discrezionalità se un soccombente abbia avuto maggiore interesse dell’altro alla lite.

La secondo parte del primo comma consente la condanna solidale di tutte o alcune delle parti soccombenti, sul presupposto che tra di esse ricorra un interesse comune; in giurisprudenza l’interesse comune è stato ravvisato, ad esempio, nella indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale dedotto in lite.
Secondo la dottrina può aversi comunanza di interesse in presenza di identità di petitum e causa petendi, dovendosi a tal fine verificare se la stessa causa poteva essere proposta da una soltanto o nei confronti di una soltanto delle parti soccombenti (può disporsi condanna solidale, dunque, nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo relativo ad obbligazioni solidali o indivisibili, con esclusione delle statuizioni inscindibili di litisconsorzio necessario).

Il secondo comma della norma introduce un criterio residuale per il caso in cui il giudice non provveda diversamente, imponendo la ripartizione delle spese per quote eguali tra i vari soccombenti.
Occorre infine osservare che la medesima norma non preclude la possibilità di una compensazione, totale o parziale, delle spese nei confronti di alcuno soltanto dei soccombenti, nei cui riguardi sussistano le condizioni di cui all’art. 92 del c.p.c..

Massime relative all'art. 97 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 27476/2018

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale la corte d'appello, in sede di rinvio, aveva posto le spese processuali, in solido, a carico della parte condannata a corrispondere una somma a titolo di illegittima occupazione di un immobile, e dell'avvocato di quest'ultima, condannato a restituire le spese di lite percepite in qualità di antistatario, in ragione della cassazione e della riforma della sentenza impugnata). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2016).

Cass. civ. n. 12025/2017

Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire, che, peraltro, se ritenuto dal giudice del merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anziché, secondo la regola di cui all’art. 97, comma 1, c.p.c., in proporzione all'interesse di ciascuna.

Cass. civ. n. 17281/2011

La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. (Principio enunciato in riferimento a due cause autonome riunite per connessione).

Cass. civ. n. 663/1999

La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.

Cass. civ. n. 6850/1993

Nel giudizio con pluralità di parti, e soprattutto quando si tratta di più cause autonome, ancorché connesse e riunite in un solo processo, occorre, ai fini delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle loro posizioni processuali e sostanziali con la conseguenza che a carico della parte che è soccombente (o maggiormente soccombente) nei confronti di una sola delle altre, non possono essere poste anche le spese relative alle parti che, ancorché assistite dal medesimo difensore e da questo congiuntamente difese, stiano in giudizio per una distinta ed autonoma causa riunita, nella quale risultino totalmente soccombenti.

Cass. civ. n. 4155/1989

La condanna in solido, di più parti soccombenti, al pagamento delle spese processuali non postula una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti che può sussistere indipendentemente dalla prima e l'apprezzamento della cui sussistenza comporta una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 1536/1987

Al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'«interesse comune» non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice.

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Consulenze legali
relative all'articolo 97 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
lunedì 15/05/2023
“Buongiorno, premetto che sono un datore di lavoro, il parere verte su una sentenza con 249 appellanti dipendenti della società condannati alla rifusione delle spese di lite per un importo di euro 4829,69 nei confronti della società. il giudice non ha inserito nel dispositivo la solidarietà. Come mi posso comportare devo considerare comunque la solidarietà o la devo escludere. Posso avere delle informazioni anche normative su come mi devo comportare?
grazie”
Consulenza legale i 24/05/2023
L’art. 1294 c.c. dispone che, nel caso di concorso di più debitori, essi sono tenuti in solido, salvo che non risulti il contrario dalla legge o dal titolo.

Per il caso di pluralità di soccombenti il codice di rito detta una speciale disciplina in punto di ripartizione delle spese di lite stabilendo, all'art. 97 c.p.c., a completamento del principio della soccombenza fissato dall'art. 91 c.p.c., che: se vi è pluralità di soccombenti il giudice condanna ciascuno di essi alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa, ma può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune; se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni questa si fa per quote uguali.

L’art. 97 c.p.c. si configura come norma speciale che, quindi, prevale rispetto a quello dell'art.1294 c.c.

I soccombenti sarebbero obbligati in solido, solo nel caso in cui il giudice avesse disposto espressamente la solidarietà.

Pertanto, nel caso di specie, la ripartizione delle spese dovrebbe essere fatta per quote uguali. Il lavoratore che dovesse ricevere un precetto sull’intera somma, potrebbe proporre un’opposizione.

Tuttavia, non bisogna trascurare che la proliferazione di azioni esecutive (249 nel caso di specie) è vista con sfavore dalla giurisprudenza: notificare 249 precetti, piuttosto che uno solo, infatti, apporterebbe al creditore procedente un maggior lucro complessivo.

In concreto, ad avviso dello scrivente, i debitori potrebbero proporre opposizione avverso il singolo precetto che, contrariamente a quanto disposto dall’art. 97 c.p.c., intimasse il pagamento dell’intera somma, con buone possibilità d'accoglimento, ma, per i debitori, il risultato finale e concreto sarebbe solo quello di pagare, complessivamente, di più che se si dividessero fra loro le somme portate da quell'unico.

S. P. chiede
mercoledì 09/02/2022 - Veneto
“Una sentenza di 1° condanna in via tra loro solidale tre soggetti a rifondere le spese a parte attrice.
Parte attrice è costituita da tre soggetti distinti, i quali sono stati difesi dallo stesso avvocato con lo stesso atto, senza differenziarne le posizioni.
Può uno degli attori chiedere il pagamento di tutte le spese legali ad uno solo dei convenuti?
Esiste in questo caso una solidarietà attiva, per cui uno dei tre attori può chiedere il pagamento di tutte le spese legali?
Grazie”
Consulenza legale i 16/02/2022
La possibilità di una condanna alle spese in via solidale di più soccombenti è espressamente prevista dal comma 1 dell’art. 97 c.p.c., dal quale si evince come, di regola, la condanna alle spese avvenga pro quota, in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Tuttavia, il giudice può condannare in solido tra loro tutte le parti soccombenti o alcune tra esse, “quando hanno interesse comune”.
Non è invece prevista una solidarietà sul versante passivo; sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi” (Cass. Civ., Sez. I, 17/06/2005, n. 1300; conf. Cass. Civ., Sez. II, 25/01/1999, n. 663).
Le fattispecie descritte nelle sentenze appena citate sono tuttavia diverse dalla situazione riferita nel quesito, in cui gli attori sono stati difesi, con un unico atto e senza differenziazione di posizioni, da un medesimo avvocato.
Un esempio di condanna alle spese solidale dal lato attivo è contenuto appunto in Cass. Civ., Sez. I, sent. 17/05/2016, n. 10077, essendo le parti vittoriose “munite di un unico difensore che le ha difese con controricorso e memoria unitari e senza differenziazione di questioni”.
È pur vero, però, che nella sentenza oggetto del quesito è espressamente contenuta la statuizione della solidarietà sul lato passivo, ma non quella sul versante attivo, e che il comma 2 dell’art. 97 c.p.c. stabilisce che “se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”.
D’altra parte, la medesima sentenza nel dispositivo identifica la parte vittoriosa come un soggetto unico, al contrario di quanto fa per i convenuti.
Nessuno degli elementi presi in considerazione appare tuttavia decisivo e la questione, ad avviso di chi scrive, non si presta a ricevere una risposta univoca, sia in senso favorevole sia in senso sfavorevole a chi pone il quesito.

Domenico C. chiede
mercoledì 06/11/2019 - Lazio
“La mia società ha intentato causa agli amministratori per comportamento sleale ed alla nuova società da essi fondata per concorrenza sleale, chiedendo i danni per comportamenti di storno del personale, della clientela, ed altre minori inadempienze..
Nell'atto di citazione La Società è indicata quale attrice insieme ad un socio di minoranza che viene associato alla Società con la seguente dicitura;" Trattandosi di azione di responsabilità sociale, al fine di rispettare i presupposti di legittimazione processuale previsti dall'Art. 2476 cod. civ. , essa viene promossa anche su istanza della socia D.ssa ................ oltre che della stessa società danneggiata......".
La causa è stata persa in primo grado con la principale motivazione che il danno, nella valutazione equitativa di esso, non è stato provato.
La parte attrice è stata condannata a pagare le spese.
La domanda è:
"Il socio inserito nella causa a fianco della società, è tenuto a pagare le spese qualora la società non fosse in grado di farlo"?”
Consulenza legale i 11/11/2019
La risposta al quesito richiede il richiamo all'art. 97 c.p.c. - alla lettura del quale si rimanda - che fissa le regole in materia di soccombenza nel giudizio.
In base a quanto disposto dall'art. 97 c.p.c., si evidenzia come il Giudice abbia una certa discrezionalità nel disporre la condanna, qualora si sia in presenza di più parti soccombenti.
L’elemento fondamentale di cui deve tenere conto il Giudice, nel definire i termini della condanna nei confronti di più soccombenti, è l’interesse che ciascuna parte soccombente ha nella causa; l’interesse (processo civile) cui viene fatta menzione, nella disposizione in oggetto, deve essere inteso come l’insieme dei vantaggi - economici e morali – che ciascuna parte si aspetta di ottenere dalla pronunzia giudiziale.
Laddove questo interesse sia comune alle parti risultate soccombenti nel giudizio, l’art. 97 c.p.c. prevede, infatti, che il Giudice possa anche disporre una condanna solidale di detti parti, ovvero ciascuna parte potrà essere chiamata a rispondere per l’intero del pagamento delle spese di lite in favore dell’altra parte risultata vittoriosa.

Nel silenzio della sentenza in merito alla ripartizione delle spese di lite tra più parti soccombenti, si dovrà far ricorso, invece, a quanto previsto nel secondo comma dal menzionato art. 97 c.p.c: “Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”.
Pertanto, se nulla viene previsto in sentenza, ciascuna parte risponderà verso la parte vittoriosa per il 50% delle spese di lite liquidate dal Giudice.

Ciò premesso, e venendo ora all'analisi del quesito formulato, si evidenzia come per darvi compiutamente risposta sarebbe necessario verificare il dispositivo della sentenza che ha deciso il caso in oggetto.
In mancanza di tale dato, si può (solo) supporre che il socio, avendo sostanzialmente avvalorato tutto l’impianto difensivo proposto dalla società, abbia avuto un interesse comune nel giudizio in oggetto.

D’altra parte, la Corte di Cassazione pare ricorrere a una interpretazione molto estensiva del concetto di “interesse comune”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere l’interesse comune di più parti soccombenti, con conseguente condanna solidale di detti parti, laddove vi fosse tra queste ultime una mera convergenza di atteggiamenti difensivi: “Al riguardo, come già statuito da questa Corte a Sezioni Unite nel 1987, va affermato che al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute. in causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. S.U. n. 1536/87). Del resto, la controversia, oggetto del presente giudizio, è da considerarsi di interesse comune, atteso che tutti gli eredi devono partecipare al processo in quanto litisconsorti necessari” (Cass. civ. Sez. III, Sent., n. 27562)”.
Alla luce di tale orientamento della Suprema Corte, e in mancanza del dispositivo della sentenza, sembra potersi ritenere che il socio e la società abbiano avuto un interesse comune nel giudizio e, pertanto, la condanna alle spese di lite disposta nei loro confronti dovrebbe avere natura solidale, con la conseguenza che il convenuto vittorioso potrà agire indifferentemente contro il socio e la società per ottenere l’importo liquidato in sentenza.

Si deve aggiungere, tuttavia, la seguente considerazione per il caso in cui la sentenza (che non abbiamo potuto vedere) non abbia disposto una condanna in via solidale del socio e della società: le spese di lite dovranno essere imputate nella misura del 50% per ciascuna parte soccombente, con la conseguenza che il convenuto vittorioso potrà agire nei confronti del socio solamente per il 50% dell’importo liquidato in sentenza a titolo di spese di lite.