Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8561 del 27 marzo 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.

(massima n. 2)

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.

(massima n. 3)

La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, č consentita a carico di pił' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di pił parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietą attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilitą delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto pił se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.

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