(massima n. 1)
La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, č consentita a carico di pił parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di pił parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietą attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilitą delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto pił se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.