(massima n. 1)
Al fine della condanna in solido di pił soccombenti alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'«interesse comune» non postula la loro qualitą di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma puņ anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identitą di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice.