(massima n. 2)
La condanna in solido, di più parti soccombenti, al pagamento delle spese processuali non postula una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti che può sussistere indipendentemente dalla prima e l'apprezzamento della cui sussistenza comporta una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.