(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione di surroga del custode dei beni pignorati è sottratta ad ogni impugnazione, salvo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, allorché si contesti, non già l'opportunità del provvedimento, ma lo stesso potere del giudice di emetterlo. (Nella specie, il curatore di un fallimento si era opposto all'ordinanza del giudice dell'esecuzione che lo aveva sostituito come custode di alcuni immobili, pignorati in corso di fallimento da un istituto di credito fondiario, sostenendo che il provvedimento esulava dalla competenza di quel giudice in quanto interferiva con i poteri riservati al curatore nell'interesse di tutti i creditori nell'ambito della procedura fallimentare; la Suprema Corte ha ritenuto proponibile l'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, e quindi ammissibile il successivo ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva su di essa deciso). L'azione esecutiva individuale eccezionalmente spettante ad un istituto esercente il credito fondiario, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, nonostante il fallimento del mutuatario-debitore, non determina la sottrazione dei beni pignorati dall'istituto alla custodia ed all'amministrazione del curatore sotto la sorveglianza del giudice delegato, secondo le regole proprie della procedura fallimentare, anche se la espropriazione dei beni deve svolgersi per la realizzazione delle pretese creditorie dell'istituto. Permanendo, pertanto, le funzioni di custodia del curatore, questi, poiché conserva le sue originarie attribuzioni, non diviene organo ausiliario del giudice dell'esecuzione, e non può essere quindi dal medesimo sostituito nell'ambito della procedura esecutiva individuale, ai sensi degli artt. 66 e 559 c.p.c.