(massima n. 1)
Nell'azione esecutiva individuale, iniziata o proseguita durante il fallimento del debitore, da un istituto di credito fondiario, secondo le disposizioni eccezionali di cui al R.D. n. 646 del 1905 — ancora vigenti alla data dell'entrata in vigore della L. 6 giugno 1991, n. 175 (abrogata soltanto a far data dall'1 gennaio 1994 dal T.U. di cui al D.P.R. 1 settembre 1993, n. 385 e recante la revisione della normativa in tema di credito fondiario), il cui art. 17, anche per i prestiti concessi in base alla medesima legge, richiama la disciplina del procedimento esecutivo risultante dal succitato R.D. del 1905 — il potere di nominare o sostituire il custode dei beni pignorati spetta, non già al giudice delegato al fallimento, bensì a quello dell'esecuzione immobiliare, il quale, non è tenuto a conferire tale incarico al curatore fallimentare del fallimento, consentendo la legge la coesistenza delle due procedure ed essendo, pertanto, quella individuale regolata dal codice di rito, per la parte non disciplinata dalle richiamate disposizioni speciali, con la conseguenza che resta fermo il provvedimento di nomina del custode, il quale, pur non impugnabile né revocabile (artt. 66 e 177 c.p.c.) è, tuttavia, suscettibile di modifiche per fatti sopravvenuti nel corso dell'esecuzione (art. 487, stesso codice).