(massima n. 1)
Nell'espropriazione forzata immobiliare promossa dagli istituti di credito fondiario per il recupero di somme di danaro mutuate con garanzia di prima ipoteca, il provvedimento di nomina di un sequestratario dei beni pignorati ai sensi dell'art. 45 del T.U. 16 luglio 1905, n. 646 sul credito fondiario, traducendosi nella sostituzione, per la custodia dei beni pignorati, di altra persona al debitore esecutato, costituisce un atto del processo esecutivo, insuscettibile di ricorso ordinario per cassazione.