(massima n. 1)
A seguito della riforma tributaria, che ha abolito le imposte sul reddito dominicale dei terreni e dei fabbricati, l'ultima parte del primo comma dell'art. 21 c.p.c. va letto nel senso che «qualora l'immobile sia compreso in pił circoscrizioni giudiziarie, č competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile» dovendosi ritenere abrogato il riferimento alla competenza del giudice nella cui circoscrizione č compresa la parte di immobile soggetta a maggiore tributo verso lo Stato.