(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle azioni possessorie ai sensi dell'art. 21 c.p.c., occorre tenere conto del luogo in cui si è verificata l'azione, cioè l'attività idonea a produrre gli effetti dannosi e non il luogo dell'evento. Ne consegue che, in ipotesi di azione possessoria esperita da impresa commerciale per la diffusione di programmi televisivi, per le interferenze causate dalle emissioni dell'impianto trasmittente di impresa similare, devesi avere riguardo, ai suddetti fini, al luogo di ubicazione di tale impianto e non a quello in cui trovasi l'impianto che emette le trasmissioni televisive disturbate, né a quello in cui siano situati eventuali impianti ripetitori del segnale interferente. Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo nel quale è posto l'impianto trasmittente e sia stata denunziata l'interferenza prodotta dal ripetitore, può soccorrere, per la determinazione della competenza territoriale, il criterio del collegamento costituito dal luogo in cui trovasi il ripetitore stesso.