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Articolo 125 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

Dispositivo dell'art. 125 Codice delle assicurazioni private

1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:

  1. a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, ovvero
  2. b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.

3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:

  1. a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
  2. b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
  3. c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico.

Massime relative all'art. 125 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 7932/2012

I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati "ex lege" presso l'Ufficio Centrale italiano (UCI) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 c.c., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l'attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l'UCI abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione "ex lege" dei responsabili presso l'UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'art. 111 cost..

Cass. civ. n. 20667/2009

Nel caso di sinistro causato in Italia da veicolo con targa extracomunitaria, regolarmente assicurato nel proprio Paese, e circolante in Italia con "carta verde", l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) può essere chiamato a rispondere dei danni derivati dal sinistro oltre il limite del massimale minimo di legge solo a condizione che l'assicuratore straniero abbia pattuito col proprio assicurato un massimale superiore od anche illimitato, e sempre che tale pattuizione risulti in modo inequivoco dal contratto e dalla carta verde. L'onere della relativa prova grava sul danneggiato, e non può ritenersi assolto per il solo fatto che nella polizza stipulata all'estero manchi l'indicazione di qualsiasi massimale.

Cass. civ. n. 3547/2009

In tema di assicurazione obbligatoria per i sinistri stradali, nel caso in cui il danneggiato abbia promosso azione di responsabilità aquiliana ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e dell'assicuratore di questo, entrambi stranieri, senza esercitare l'azione diretta nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242 - "ratione temporis" vigente -, sussiste nullità radicale del procedimento e della sentenza qualora l'atto di citazione sia stato notificato ai suddetti convenuti nel domicilio legale dell'U.C.I., invece che a norma dell'art. 142 cod. proc. civ.. La notificazione in tal modo eseguita, poiché indirizzata in altro luogo, che nessuna relazione ha con i destinatari dell'atto, deve, infatti, ritenersi inesistente e come tale inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale tra le parti.

Cass. civ. n. 21974/2007

In caso di sinistro causato da veicolo con targa straniera (nella specie, francese) accertata come rubata (in quanto originariamente assegnata ad altro veicolo), il predetto veicolo deve considerarsi — alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1, par. 4, della Direttiva 72/166/CEE, modificata dalla Direttiva 84/5/CEE, fornita dalla Corte di giustizia CE 12 novembre 1992, C-73/89 — come «abitualmente stazionante» nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea che tale targa ha rilasciato, con la conseguenza che al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stesso è tenuto l'Ufficio Centrale Italiano, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 12 ottobre 1972.

Cass. civ. n. 8080/2007

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ove siano proposte contestualmente azione diretta contro l'UCI e azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, la notificazione della citazione nei confronti di questo, va eseguita con le modalità prescritte dall'art. 142 c.p.c. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione della citazione perché fatta solo contro l'UCI comporta l'impossibilità di decidere la causa promossa contro lo straniero, non anche quella promossa contro l'UCI, per la quale è integro il contraddittorio, con l'ulteriore conseguenza, trattandosi di cause scindibili, per il giudice di primo grado, di dover dichiarare tale inesistenza e decidere la causa avente ad oggetto l'azione diretta contro l'UCI, e per il giudice di appello, quando il primo giudice non abbia rilevato l'inesistenza e abbia deciso entrambe le cause, di dover dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all'azione di responsabilità promossa contro lo straniero e decidere l'altra causa.

Cass. civ. n. 1968/2000

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri, la disposizione contenuta nel nono comma dell'art. 6 della legge n. 990 del 1969, nella formulazione di cui all'art. 1 della legge n. 242 del 1990, secondo cui ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione (Ufficio Centrale Italiano — U.C.I.) i termini di cui all'art. 163 bis, primo comma, c.p.c. sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni, trova applicazione unicamente al giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello.

Cass. civ. n. 259/1999

A norma dell'art. 6 della L. n. 990 del 1969, l'assicurato straniero e il suo assicuratore si intendono domiciliati ex lege presso l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) ai fini delle controversie attinenti al rapporto di assicurazione obbligatoria Rca. Ciò comporta che, nell'ambito dell'azione diretta proposta nei confronti dell'U.C.I., la notificazione all'assicurato straniero, nella sua qualità di litisconsorte necessario ex art. 23 della L. n. 990 del 1969 va effettuata presso l'UCI, mentre qualora si proponga l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione deve essere effettuata secondo le regole generali a norma dell'art. 142 c.p.c. (nel caso di specie, la S.C., rilevato che con lo stesso atto introduttivo era stata proposta sia l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che l'azione ex art. 2054 nei confronti del proprietario e che la notificazione relativamente ad entrambe le azioni era stata effettuata presso il domiciliatario ex lege, ha ritenuto valida la notificazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio e inesistente la notificazione relativamente all'azione ex art. 2054 c.c.).

Cass. civ. n. 4606/1997

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti, l'utente (proprietario o conducente) straniero di un veicolo immatricolato all'estero che abbia provveduto a contrarre l'ordinaria assicurazione della responsabilità civile ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere convenuto nel giudizio promosso contro l'assicuratore a norma dell'art. 23 della stessa legge, con atto da notificargli all'estero, a norma dell'art. 142 c.p.c., non trovando applicazione in tal caso la speciale ipotesi di domiciliazione presso l'Ufficio Centrale Italiano, prevista dall'art. 6 della legge stessa (tanto nel testo modificato per effetto dell'art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 242, quanto in quello anteriormente vigente).

Cass. civ. n. 7278/1993

Per il disposto dell'art. 6, L. 24 dicembre 1969, n. 990 e del D.M. 26 maggio 1971, l'obbligo risarcitorio dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale), per i veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia in virtù di apposito certificato internazionale di assicurazione (cosiddetta carta verde), era circoscritto prima dell'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (il cui art. 1 ha modificato l'art. 6 citato) ai limiti minimi di cui alla tabella a) della stessa legge e soltanto con il D.L. n. 857/1976 citato convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39, la norma citata è stata innovata ampliando la garanzia dell'UCI agli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione, con la conseguenza che tale innovazione non avendo efficacia retroattiva non è applicabile per i sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Cass. civ. n. 225/1985

La domiciliazione in Italia imposta allo straniero dall'art. 6 della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (n. 990 del 1969) non trova applicazione per tutte le azioni risarcitorie a carico di stranieri per sinistri da loro provocati, ma resta limitata al campo di applicazione della richiamata legge e quindi alle controversie (risarcitorie) attinenti al rapporto assicurativo, stante la finalità di garantire la facile reperibilità dello straniero, in relazione all'assicurazione da lui stipulata con le modalità richieste dal richiamato art. 6.

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