(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per i sinistri stradali, nel caso in cui il danneggiato abbia promosso azione di responsabilitą aquiliana ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e dell'assicuratore di questo, entrambi stranieri, senza esercitare l'azione diretta nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242 - "ratione temporis" vigente -, sussiste nullitą radicale del procedimento e della sentenza qualora l'atto di citazione sia stato notificato ai suddetti convenuti nel domicilio legale dell'U.C.I., invece che a norma dell'art. 142 cod. proc. civ.. La notificazione in tal modo eseguita, poiché indirizzata in altro luogo, che nessuna relazione ha con i destinatari dell'atto, deve, infatti, ritenersi inesistente e come tale inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale tra le parti.