(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri, la disposizione contenuta nel nono comma dell'art. 6 della legge n. 990 del 1969, nella formulazione di cui all'art. 1 della legge n. 242 del 1990, secondo cui ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione (Ufficio Centrale Italiano — U.C.I.) i termini di cui all'art. 163 bis, primo comma, c.p.c. sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni, trova applicazione unicamente al giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello.