(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti, l'utente (proprietario o conducente) straniero di un veicolo immatricolato all'estero che abbia provveduto a contrarre l'ordinaria assicurazione della responsabilitą civile ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere convenuto nel giudizio promosso contro l'assicuratore a norma dell'art. 23 della stessa legge, con atto da notificargli all'estero, a norma dell'art. 142 c.p.c., non trovando applicazione in tal caso la speciale ipotesi di domiciliazione presso l'Ufficio Centrale Italiano, prevista dall'art. 6 della legge stessa (tanto nel testo modificato per effetto dell'art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 242, quanto in quello anteriormente vigente).