(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ove siano proposte contestualmente azione diretta contro l'UCI e azione di responsabilitā aquiliana contro il cittadino straniero, la notificazione della citazione nei confronti di questo, va eseguita con le modalitā prescritte dall'art. 142 c.p.c. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione della citazione perché fatta solo contro l'UCI comporta l'impossibilitā di decidere la causa promossa contro lo straniero, non anche quella promossa contro l'UCI, per la quale č integro il contraddittorio, con l'ulteriore conseguenza, trattandosi di cause scindibili, per il giudice di primo grado, di dover dichiarare tale inesistenza e decidere la causa avente ad oggetto l'azione diretta contro l'UCI, e per il giudice di appello, quando il primo giudice non abbia rilevato l'inesistenza e abbia deciso entrambe le cause, di dover dichiarare la nullitā della sentenza di primo grado limitatamente all'azione di responsabilitā promossa contro lo straniero e decidere l'altra causa.