(massima n. 1)
La domiciliazione in Italia imposta allo straniero dall'art. 6 della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile (n. 990 del 1969) non trova applicazione per tutte le azioni risarcitorie a carico di stranieri per sinistri da loro provocati, ma resta limitata al campo di applicazione della richiamata legge e quindi alle controversie (risarcitorie) attinenti al rapporto assicurativo, stante la finalitą di garantire la facile reperibilitą dello straniero, in relazione all'assicurazione da lui stipulata con le modalitą richieste dal richiamato art. 6.