(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 6, L. 24 dicembre 1969, n. 990 e del D.M. 26 maggio 1971, l'obbligo risarcitorio dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale), per i veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia in virtł di apposito certificato internazionale di assicurazione (cosiddetta carta verde), era circoscritto prima dell'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (il cui art. 1 ha modificato l'art. 6 citato) ai limiti minimi di cui alla tabella a) della stessa legge e soltanto con il D.L. n. 857/1976 citato convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39, la norma citata č stata innovata ampliando la garanzia dell'UCI agli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione, con la conseguenza che tale innovazione non avendo efficacia retroattiva non č applicabile per i sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.