(massima n. 1)
A norma dell'art. 6 della L. n. 990 del 1969, l'assicurato straniero e il suo assicuratore si intendono domiciliati ex lege presso l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) ai fini delle controversie attinenti al rapporto di assicurazione obbligatoria Rca. Ciò comporta che, nell'ambito dell'azione diretta proposta nei confronti dell'U.C.I., la notificazione all'assicurato straniero, nella sua qualità di litisconsorte necessario ex art. 23 della L. n. 990 del 1969 va effettuata presso l'UCI, mentre qualora si proponga l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione deve essere effettuata secondo le regole generali a norma dell'art. 142 c.p.c. (nel caso di specie, la S.C., rilevato che con lo stesso atto introduttivo era stata proposta sia l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che l'azione ex art. 2054 nei confronti del proprietario e che la notificazione relativamente ad entrambe le azioni era stata effettuata presso il domiciliatario ex lege, ha ritenuto valida la notificazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio e inesistente la notificazione relativamente all'azione ex art. 2054 c.c.).