(massima n. 1)
In caso di sinistro causato da veicolo con targa straniera (nella specie, francese) accertata come rubata (in quanto originariamente assegnata ad altro veicolo), il predetto veicolo deve considerarsi alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1, par. 4, della Direttiva 72/166/CEE, modificata dalla Direttiva 84/5/CEE, fornita dalla Corte di giustizia CE 12 novembre 1992, C-73/89 come «abitualmente stazionante» nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea che tale targa ha rilasciato, con la conseguenza che al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stesso č tenuto l'Ufficio Centrale Italiano, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 12 ottobre 1972.