(massima n. 1)
In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia municipale, il ricorso deve essere promosso nei confronti del Comune, con conseguente inesistenza della notifica dell’atto introduttivo operata invece direttamente alla polizia municipale, essendo quest’ultima un ufficio privo di legittimazione a contraddire, dovendosi d’altra parte escludere che l’individuazione dell’autorità cui notificare l’atto di opposizione debba essere effettuata dal cancelliere, a norma dell’art. 23, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, giacché spetta al ricorrente in opposizione indicare l’autorità nei cui confronti esso promuove il giudizio.