Cass. civ. n. 14699/2016
In materia di responsabilità da sinistri stradali, colui che, in possesso di patente di guida, affidi una vettura nella propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. «foglio rosa», salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato, sicché l’affidamento del veicolo, di per sé, non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l’imperita condotta del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni.
Cass. pen. n. 21276/2013
Integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 122, comma ottavo, cod. strada e non la contravvenzione di guida senza patente la condotta di chi, essendogli stata revocata la patente, munito del foglio rosa si collochi alla guida di un autoveicolo senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente valida.
Cass. civ. n. 5110/1999
Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussiste l’operatività della polizza e del conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare le prescrizioni e le cautele eventualmente imposte (fattispecie di sinistro cagionato in una strada con forte densità di traffico dal conducente di un motoveicolo autorizzato alla esercitazione di guida in luoghi poco frequentati a norma dell’art. 83 terzo comma cod. strad. ABR.).
Cass. civ. n. 5338/1994
In tema di assicurazione della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora le clausole di polizza condizionino la copertura assicurativa all’abilitazione del conducente alla guida, «a norma di legge», senza esplicitamente richiedere il possesso della patente di guida, detta condizione deve ritenersi sussistente anche nel caso di persona che si eserciti alla guida con l’autorizzazione prevista dall’art. 83 comma primo del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (vecchio codice della strada) e con a fianco persona munita di patente in funzione di istruttore, perché, in tale situazione, l’indicata norma prevede una piena abilitazione del conducente, del tutto equiparabile a quella derivante dal conseguimento della patente.
Cass. pen. n. 7654/1993
In tema di circolazione stradale, perché sia configurabile l’ipotesi dell’esercitazione di guida non è sufficiente che la persona a fianco del giudicatore sia munita della patente di guida ma occorre altresì la consapevolezza in tale persona del proprio ruolo di istruttore, per il controllo della marcia del veicolo e per un tempestivo intervento in caso di necessità; la carenza di detto presupposto importa la configurabilità del reato di guida senza patente previsto dall’art. 80 cod. strad. previgente.
Cass. civ. n. 13023/1992
L’art. 83 [n.d.r.: ora 122] del codice della strada nel prevedere le esercitazioni alla guida con obbligo di istruttore non costituisce, di per sé, con presunzione iuris et de iure, la qualità di istruttore nella persona del trasportato munito di patente, dovendo risultare tale qualità o da un accordo anche implicito tra le parti ovvero da altri elementi, quale il controllo tecnico esercitato sul mezzo provvisto di doppi comandi.
Cass. civ. n. 6049/1990
Nelle esercitazioni alla guida di veicoli a motore, dovendo sussistere una stretta cooperazione tra l’allievo e l’istruttore, nel caso ne derivi un evento dannoso entrambi ne rispondono, in quanto esso si collega alla condotta antidoverosa sia del primo per negligenza ed imprudenza nella guida del veicolo che del secondo per mancata vigilanza sulla marcia di esso, anche in relazione alle particolari contingenze del momento. Tuttavia l’istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente.
Cass. pen. n. 10931/1985
Per la guida di motoveicoli di categoria A è necessario aver conseguito la patente senza che sia ammessa alcuna esercitazione. Ne consegue che è punibile, ai sensi dell’art. 80 comma quattordicesimo cod. strad., colui che, senza essere munito di patente, si esercita alla guida di uno dei detti motoveicoli anche se in luogo poco frequentato e con istruttore a bordo.
Cass. pen. n. 3868/1983
In tema di esercitazioni di guida, di cui all’art. 83 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sulla circolazione stradale, l’allievo conducente non va ritenuto responsabile degli eventi dannosi, verificatisi in dipendenza della circolazione del veicolo, solo quando il suo comportamento sia dovuto ad inesperienza ed inidoneità tecnica alla guida, addebitabili a colpa esclusiva, in vigilando, dell’istruttore. Pertanto, qualora nell’azione dell’allievo medesimo, esclusa la sola imperizia, siano ravvisabili altri elementi di colpa, quali l’inosservanza di leggi o regolamenti (di cui non è consentita la ignoranza da parte del soggetto che si pone alla guida di un veicolo) o la condotta imprudente o negligente (in contrasto col principio del neminem laedere), deve essere affermata la sua responsabilità nonché quella dell’istruttore se questi era in condizioni di correggere tempestivamente prevedibili errori dell’allievo.
Cass. pen. n. 11817/1982
In caso di incidente stradale, non è ravvisabile la colpa della persona trasportata in qualità di istruttore su motoveicolo per il quale non è ammessa esercitazione alla guida, poiché non incombe su tale persona l’onere di intervenire per correggere eventuali errori del conducente.
Cass. pen. n. 1370/1981
In tema di fatto colposo verificatosi durante la esercitazione di guida di autoveicolo con la responsabilità del conducente non necessariamente concorre quella dell’istruttore essendo necessario, ai fini della ravvisabilità del concorso, che entrambi i soggetti determinino l’evento. (Fattispecie in tema di esclusione di colpa concorrente dello istruttore, il quale aveva vigilato doverosamente sulla condotta dell’allievo, il quale, ciò nonostante, aveva prodotto l’evento per essersi sottratto alla vigilanza ed al controllo dell’istruttore).
Cass. pen. n. 11268/1980
In tema di esercitazione alla guida di veicoli, il compito dell’istruttore è quello di consigliare l’allievo e di controllarne il comportamento. In detto obbligo rientra anche la scelta del luogo ove effettuare l’esercitazione.
Cass. pen. n. 7541/1980
In tema di incidente verificatosi nel corso della circolazione dei veicoli, versa in colpa l’istruttore il quale consenta ad un allievo conducente, ancor privo di adeguata perizia e nozioni di guida, di esercitarsi su strade particolarmente difficili o guidando veicoli la cui conduzione sicura, per le caratteristiche tecniche, esiga un non modesto grado di esperienza.
Cass. civ. n. 1293/1979
Chi, munito di idonea patente di guida, ancorché non istruttore di una scuola per conducenti di veicoli a motore, provveda, con funzioni di istruzione e vigilanza, ad accompagnare, durante la esercitazione alla guida, un minore, all’uopo autorizzato, a norma dell’art. 83, comma secondo del codice stradale, assume la veste di precettore, obbligato a vigilare sulla marcia del veicolo, ed, in tale veste, ai sensi ed agli effetti dell’art. 2048, comma secondo c.c., risponde del fatto illecito commesso dall’allievo nella conduzione del veicolo.
Cass. pen. n. 4668/1978
Non è scusabile ai fini penali l’errore dell’allievo conducente in ordine alla idoneità o meno a fungere da istruttore della persona che lo accompagni durante la esercitazione di guida.
Cass. pen. n. 9867/1977
La esercitazione alla guida di motoveicoli di categoria A non è consentita a chi non sia munito di patente anche se l’allievo conducente sia in possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di veicoli di altre categorie.
Cass. pen. n. 10341/1976
È illegittima la esercitazione di guida di motoveicoli di categoria A anche se l’allievo conducente sia autorizzato alla esercitazione di guida di veicoli di altra categoria.
Cass. pen. n. 6609/1976
In tema di esercitazione alla guida la funzione di istruttore può essere svolta soltanto quando questi si trovi accanto all’allievo in modo da poter prontamente intervenire sui comandi. Non è, pertanto, ravvisabile l’attività di istruzione quando la persona abilitata sieda sul sedile posteriore di un’autovettura e non già accanto all’allievo conducente. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 80, comma tredicesimo, Cod. strada e non già della contravvenzione di cui all’ultimo comma dell’art. 83 Cod. strada a carico di persona non munita di patente nè di autorizzazione all’esercitazione che conduceva un’autovettura sul cui sedile posteriore era trasportata altra persona abilitata alla guida).
Cass. pen. n. 4650/1976
Il legislatore non ha posto limiti di tempo o di luogo per le esercitazioni di guida, che possono avvenire in qualunque ora ed in qualunque luogo, anche diverso e lontano da quello di residenza dell’allievo conducente e della persona provvista di patente in funzione di istruttore.
Cass. pen. n. 3885/1975
Non può circolare alla guida di motoveicolo per il quale sia richiesta la patente, il conducente munito del foglio rosa.
Cass. pen. n. 1995/1975
L’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) non può equivalere alla vera e propria patente nemmeno se sul relativo documento siano state apposte annotazioni particolari; consegue che la esercitazione deve comunque svolgersi alle condizioni previste dall’art. 83 Cod. strada. (Nella specie è stata ritenuta la responsabilità per esercitazione senza istruttore — art. 83, comma quinto, Cod. strada — a carico di allievo conducente in possesso di foglio rosa sul quale era stata annotata l’indicazione comprovante l’esistenza di precedente patente in fase di revisione).