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Articolo 130 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Revoca della patente di guida

Dispositivo dell'art. 130 Codice della strada

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri:

  1. a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  2. b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
  3. c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.

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