Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2 terdecies Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Diritti riguardanti le persone decedute

Dispositivo dell'art. 2 terdecies Codice della privacy

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2 terdecies Codice della privacy

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

L. B. chiede
venerdì 09/05/2025
“Salve, desidero esporvi un quesito per avere una visione legale nella relazione con gli enti pubblici, nel mio caso specificatamente con anagrafi comunali.
Sono un ricercatore storico e delle volte ho la necessità di accedere alle notizie di persone vissute più di 100 anni fa.
Le anagrafi, nate dopo l'unità d'Italia, solitamente hanno schede anagrafiche delle persone dal 1870 circa in poi. Quindi potrebbero fornirmi notizie di persone vissute dal 1870 al 1920.
Ho fatto decine di richieste a comuni piccoli e grandi e tutti mi hanno fornito i dati. Qualche volta è stato necessario qualche chiarimento perché io non necessito di un certificato al fine di avere un atto legale da produrre in altra sede ma solamente delle informazioni sulle persone per ricerche genealogiche-sociologiche che poi, attraverso altre fonti (Archivi parrocchiali, Archivi di Stato, Archivi notarili, fonti online, ecc.) vanno indietro nei secoli e ricostruiscono, quando possibile, la storia di famiglie e di comunità.
Ultimamente ho trovato l’opposizione di un impiegato comunale che mi rifiuta l’impostazione storico-culturale della mia ricerca ed è disponibile a rilasciare solo atti certificati.
Vi trasmetto la parte con motivazione del proprio diniego:
“Ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, è illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici.
Gli atti di stato civile sono pubblici (art.450 cod.civ) ed il regime di pubblicità si estrinseca attraverso il rilascio estratti e i certificati.
Saremo comunque lieti di produrre certificati di nascita, matrimonio ecc. in caso di corretta indicazione di nome, cognome e data di nascita.”.
Preciso che lo scopo della mia richiesta all’anagrafe è quello di trovare persone che mi sono sfuggite in una prima ricerca. Solitamente il 60% circa le trovo attraverso gli altri canali ma il rimanente per vari motivi sfuggono (di solito per deperimento dei documenti per alluvioni, incendi, guerre, ecc.). Quindi anche volendo sottostare a una richiesta di atti certificati (costosi) chiaramente non sarei in grado di chiedere l’atto di persone che non ho censito.
Tirando le conclusioni, mi farebbe piacere avere la vostra indicazione legale interpretativa in risposta a questi quesiti:
1. I dati antichi delle anagrafi su persone morte da oltre un secolo hanno la stessa valenza di quelle più recenti come tutela legale dei dati?
2. L’art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, può essere inteso in forma diversa da quanto interpretata dall’impiegato comunale che mi ha negato le informazioni?
In sintesi riassuntiva, visto che io non ho una conoscenza legale sufficiente, voi riuscite a trovare delle motivazioni legali che mi permettano di avere i dati che ho descritto dall’anagrafe comunale confutando quanto espresso dall’impiegato comunale?
Anche perché, se non c’è una strada percorribile, vuol dire che le decine di amministrazioni comunali che mi hanno dato quanto richiesto, si sono comportate in maniera illegale e questo mi sembrerebbe strano visto che ormai tutti si muovono solo se sicuri di poterlo fare.
In attesa di un vostro riscontro, si porgono distinti saluti.

Consulenza legale i 19/05/2025
In risposta al primo quesito, si segnala che, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, la protezione dei dati personali cessa con la morte della persona interessata. Infatti, l’art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 dispone che “i diritti riferiti ai dati personali relativi a persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio […]”.

Inoltre, i dati riferiti a persone decedute da oltre 100 anni sono, generalmente, considerati di interesse storico e non più soggetti alle medesime tutele previste per i dati di soggetti viventi, in particolare se utilizzati per finalità di studio, ricerca storica o statistica.

Sul punto, risulta dirimente il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 513/2018, che distingue in modo chiaro tra dati anagrafici attuali e dati destinati a uso storico o archivistico, ammettendo una maggiore accessibilità nel secondo caso, soprattutto dopo un congruo lasso di tempo.
In particolare, si segnala l’art. 7 dell’Allegato 1 - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica concernente l’esercizio dei diritti, che stabilisce: “3. In caso di esercizio di un diritto, concernente persone decedute ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice, da parte di chi vi abbia interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato, in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell’interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso”.

Pertanto, si può affermare che i dati relativi a persone decedute da oltre 100 anni non godono più della stessa protezione della privacy prevista per i soggetti viventi e che l’uso per finalità storiche e scientifiche è espressamente tutelato e ammesso dalla normativa.

Passando al secondo quesito, la legge 675/1996 è stata abrogata dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), che oggi è aggiornato in armonia con il GDPR.

Dunque, citare l’art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996 è errato dal punto di vista formale, poiché la norma è abrogata e non più in vigore. L’attuale disciplina applicabile è il D.Lgs. 196/2003, integrato dal GDPR. La legge n. 675/1996 è priva di effetti giuridici attuali in quanto abrogata.

L'impiegato comunale ha fatto riferimento a una norma non più in vigore che, ad ogni modo, risulta superata dalle indicazioni sopra riassunte.