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Articolo 10 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale

Dispositivo dell'art. 10 Codice dell'ambiente

1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.

1-bis. [Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29 ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.] (1)

1-ter. [Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli articoli 29 decies e 29 undecies.] (1)

2. [Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.] (1)

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.

Massime relative all'art. 10 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 93/2013

Non è fondata - in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che "sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette" affinché "la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della VIA" siano considerate "valide anche ai fini della procedura di AIA": infatti la disposizione censurata lungi dal determinare la violazione dell'obbligo di unicità della consultazione del pubblico - imposto dalla normativa statale - assolve proprio al fine di assicurare in concreto il più corretto adempimento di quell'obbligo, imponendo che il pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA.

Corte cost. n. 313/2010

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 71 della Regione Toscana, che sostituisce l'art. 3, comma 1, lett. d), della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 della Regione Toscana, il quale stabilisce che, tra le funzioni della Regione in materia di energia, il rilascio dell'autorizzazione per quanto concerne, tra l'altro, "linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale", essendo la norma impugnata suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione. Infatti, la competenza autorizzatone attribuita alla Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale, e, all'interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province è residuale: conformemente, del resto, all'esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell'autorizzazione.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale prevede che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi - poiché incentrate su di un erroneo presupposto interpretativo. La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che la valutazione di compatibilità ambientale viene effettuata prima dell'approvazione del piano o del programma, per ritenuta violazione degli artt. 11 e 117, commi primo (in riferimento agli artt. 4 e 6, paragrafo 1, della Direttiva n. 2001/42/CE) e quinto e 76 Cost. (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), dato che la prospettata violazione della direttiva comunitaria non ridonda in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 15, il quale prevede che le modalità di pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a VAS siano stabiliti con regolamento ministeriale, in quanto il regolamento ministeriale, cui tale disposizione si riferisce, non risulta emanato prima della abrogazione della disposizione stessa da parte del D.Lgs. n. 4 del 2008.

Cass. pen. n. 26352/2008

Con la situazione normativa pregressa, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora fosse dimostrata la presenza delle condizioni indicate dall'art. 28, comma 7, lett. b), D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (sostituito dall'art. 10, D.Lgs. n. 152 del 2006). Ora, per effetto delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 4 del 2008, l'assimilazione prevista al comma 7 dell'art. 101 delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola.

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