(massima n. 2)
Non č fondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 71 della Regione Toscana, che sostituisce l'art. 3, comma 1, lett. d), della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 della Regione Toscana, il quale stabilisce che, tra le funzioni della Regione in materia di energia, il rilascio dell'autorizzazione per quanto concerne, tra l'altro, "linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale", essendo la norma impugnata suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione. Infatti, la competenza autorizzatone attribuita alla Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale, e, all'interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province č residuale: conformemente, del resto, all'esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell'autorizzazione.