(massima n. 2)
Non è fondata - in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 21, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, lettera d), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui, limitando l'elenco dei documenti da allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l'art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che prescrive, invece, che sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto". Infatti, la norma regionale impugnata indica, tra i documenti che il proponente il progetto deve allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, l'elenco di tutte le "autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto": anche ove si volesse sostenere che essa escluda dal novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo detta norma regionale al più incidere su materie e competenze diverse.