(massima n. 1)
Con la situazione normativa pregressa, le acque reflue provenienti da una attivitą di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora fosse dimostrata la presenza delle condizioni indicate dall'art. 28, comma 7, lett. b), D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (sostituito dall'art. 10, D.Lgs. n. 152 del 2006). Ora, per effetto delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 4 del 2008, l'assimilazione prevista al comma 7 dell'art. 101 delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola.