Cass. pen. n. 52419/2018
In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. Pertanto, va esclusa l'applicabilità dell'art. 266, comma 5, se tra i rifiuti abusivamente raccolti e trasportati vi siano anche rifiuti pericolosi o elettrodomestici in disuso.
Cass. pen. n. 38670/2018
Sussiste il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non operando la deroga di cui all'art. 266, comma 5, stesso Decreto, allorché il soggetto agente, ancorché titolare di autorizzazione comunale alla raccolta e commercio di materiale ferroso, sia sorpreso a conferire abitualmente rifiuti ferrosi ed elettrodomestici ad altra ditta, trattandosi di rifiuti che non solo non formano oggetto del suo commercio, ma appartengono a categorie di rifiuti che, per la loro peculiarità, sono autonomamente disciplinate.
Cass. pen. n. 14806/2018
Lo svolgimento di attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (nella specie: rottami ferrosi) è sempre punibile, anche quando effettuata in forma ambulante, sia con riferimento al fatto che i rottami ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, trattandosi di materiali di cui il detentore si è disfatto e non rilevando la loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti, sia con riferimento al fatto che la deroga prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
Cass. pen. n. 19153/2017
Il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 è configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salva l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma 5, per la cui operatività occorre, tra l'altro, che i rifiuti, che formano oggetto del commercio, non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (nel caso di specie, gli imputati trasportavano rifiuti ferrosi compresi vecchi elettrodomestici riconducibili a categorie autonomamente disciplinate in base al D.Lgs. n. 49/2014).
Cass. pen. n. 38979/2017
L'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti effettuata in forma ambulante da un soggetto non iscritto nell'albo dei gestori dei rifiuti non integra, in virtù della deroga di cui all'art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti a norma dell'art. 256 del predetto decreto, a condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio e che i rifiuti non rientrino all'interno di categorie autonomamente disciplinate, come nel caso dei rifiuti pericolosi. Questo esito interpretativo vale anche per il delitto di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), Legge n. 210/2008 la cui struttura è sagomata sulla omologa fattispecie contravvenzionale.
Cass. pen. n. 19209/2017
In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere e, con riguardo a quelli metallici, di condotte anteriori all'introduzione dell'art. 188, comma primo-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte della L. 28 dicembre 2015, n. 221, operando, per quelle successive, l'espressa esclusione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 266, comma quinto, D.Lgs. cit., ai fini dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma quinto, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. (Fattispecie relativa a raccolta e trasporto, prima della L. n. 221 del 2015, di una fotocopiatrice e di due blocchi di motore di autovettura, con riferimento alla quale la Corte ha escluso l'operatività della deroga ex art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'autorizzazione al commercio ambulante di rottami ferrosi posseduta da uno degli imputati, giacché tali rifiuti, assoggettati a speciali discipline ed in parte pericolosi, mai avrebbero potuto costituire oggetto di commercio ambulante). (Rigetta, App. Palermo, 27 maggio 2016). In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere e, nel caso dei rifiuti metallici, di attività effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152 del 2006, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio cui sia effettivamente applicabile detta disciplina e che detti rifiuti non siano qualificabili come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.
Cass. civ. n. 18390/2015
In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, i produttori di beni in polietilene (eccettuati quelli durevoli di uso domestico) sono soggetti all’obbligo d'iscrizione al consorzio e di contribuzione per il periodo dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006, pur restando inapplicabili, a norma dell'art. 266, comma 6, del D.Lgs. 152 del 2006, le sanzioni inflitte per l'inadempimento se adottate con provvedimenti non ancora definitivi alla data del 13 aprile 2006, mentre tale obbligo risulta successivamente escluso dall'art. 234 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006 per i tubi in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque e dall'art. 2, comma 30 septies, lett. c), del D.Lgs. n. 4 del 2008, per tutte le tubazione di lunga durata in polietilene. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Marche, 10 febbraio 2011).