(massima n. 1)
In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivitą commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformitą a tale normativa e che i rifiuti non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. Pertanto, va esclusa l'applicabilitą dell'art. 266, comma 5, se tra i rifiuti abusivamente raccolti e trasportati vi siano anche rifiuti pericolosi o elettrodomestici in disuso.