(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 č configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salva l'applicabilitā della deroga di cui all'art. 266, comma 5, per la cui operativitā occorre, tra l'altro, che i rifiuti, che formano oggetto del commercio, non siano riconducibili, per le loro peculiaritā, a categorie autonomamente disciplinate (nel caso di specie, gli imputati trasportavano rifiuti ferrosi compresi vecchi elettrodomestici riconducibili a categorie autonomamente disciplinate in base al D.Lgs. n. 49/2014).