(massima n. 1)
L'attivitą di raccolta e di trasporto di rifiuti effettuata in forma ambulante da un soggetto non iscritto nell'albo dei gestori dei rifiuti non integra, in virtł della deroga di cui all'art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti a norma dell'art. 256 del predetto decreto, a condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attivitą commerciale in forma ambulante, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio e che i rifiuti non rientrino all'interno di categorie autonomamente disciplinate, come nel caso dei rifiuti pericolosi. Questo esito interpretativo vale anche per il delitto di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), Legge n. 210/2008 la cui struttura č sagomata sulla omologa fattispecie contravvenzionale.