(massima n. 1)
Lo svolgimento di attivitā di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (nella specie: rottami ferrosi) č sempre punibile, anche quando effettuata in forma ambulante, sia con riferimento al fatto che i rottami ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, trattandosi di materiali di cui il detentore si č disfatto e non rilevando la loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti, sia con riferimento al fatto che la deroga prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attivitā commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.