(massima n. 1)
La disciplina contenuta nell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 č improntata ad una rigorosa tipicitā dell'illecito ambientale, non residuando al riguardo alcuno spazio per una responsabilitā oggettiva, posto che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale č scaturito l'abbandono illecito di rifiuti occorre quantomeno la colpa, e che tale regola di imputabilitā a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un'eventuale responsabilitā solidale del proprietario dell'area.