Cass. pen. n. 20154/2016
In materia ambientale, integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la produzione di "compost" nel quale sia superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti sostanze pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, in quanto in tal caso è applicabile la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato D.Lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. (Dichiara inammissibile, Trib. Arezzo, 6 luglio 2012).
Cass. pen. n. 5033/2012
Tenendo anche conto che l'art. 178, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), richiama la responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, va affermata la responsabilità di tutti i soggetti investiti della legale rappresentanza di una società che effettuava stoccaggio e lavorazione di rifiuti, quando l'asserita ripartizione di fatto delle attribuzioni dei singoli amministratori non sia rigorosamente provata in modo da superare il dato significativo della posizione di assoluta parità dei vari amministratori (nella specie, la Corte ha osservato che lo svolgimento dell'attività di gestione illecita nella sede della società permetteva a tutti gli amministratori di prendere cognizione della violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall'autorizzazione).
Cass. pen. n. 10709/2009
In tema di rifiuti, ove nella produzione del "compost" di qualità sia superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato D.Lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. (Rigetta, Trib. lib. Verona, 19 Settembre 2008).
Cass. civ. n. 17829/2007
La controversia relativa al pagamento dei corrispettivi di un contratto di appalto di pubblici servizi non rientra nella previsione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 come successivamente modificato, che attiene solo alle concessioni e agli affidamenti di pubblici servizi, ovvero ad attività provvedimentali relative al servizio stesso; al contrario, deve ritenersi applicabile il principio generale di cui all'art. 113 della Cost., per il quale la tutela dei diritti soggettivi va chiesta al giudice ordinario. (Fattispecie in cui la S.C. ha qualificato come appalto e non come concessione di pubblico servizio, il rapporto tra una società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il Comune dalla stessa convenuto in giudizio per accertare la illegittimità delle decurtazioni operate in suo danno; a detta qualifica la S.C. è pervenuta sia per il contenuto delle clausole convenzionali, sia per la considerazione che non si era realizzata alcuna delega traslativa di poteri dal Comune al privato, il quale non poteva pretendere alcun prezzo dagli utenti per il servizio prestato, sia, infine, facendo leva sulla definizione normativa delle concessioni di pubblico servizio di cui all'art. 30 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). (Regola giurisdizione).