(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), il fatto di chi conferisce a terzi come "materie prime secondarie" rifiuti, consistenti in materiali ferrosi, non ritirati, sin dall'inizio, come materia prima secondaria, pur avendone le caratteristiche in base all'art. 181, comma 13, nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 4/2008, a nulla rilevando che il materiale sia stato venduto senza compiere su di esso alcuna attivitą di trasformazione.