(massima n. 1)
La cessazione della qualifica di rifiuto di un materiale, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 181-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 184-ter del medesimo D.Lgs., ad opera, rispettivamente, degli artt. 39 e 12 del D.Lgs. n. 205 dei 2010, presuppone necessariamente una pregressa attivitą di recupero dello stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la qualifica di rifiuto speciale pericoloso con riferimento al "pastello di piombo", in mancanza di accertamenti sulla sottoposizione del prodotto ad una operazione di recupero secondo i parametri previsti dalla specifica normativa in vigore, rappresentata dal D.M. n. 161 del 2002). (Conf. n. 41076 del 2015, non mass.). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Cagliari, 17 febbraio 2015).