(massima n. 1)
Rammendante derivante dal trattamento dei rifiuti, non conforme ai parametri previsti dall'allegato 2 del D.Lgs. n. 217 del 2006, per carenze nel trattamento o per non corrispondenza della composizione dei rifiuti alle prescrizioni in materia, perde la sua natura originaria e pertanto rientra nell'applicazione delle norme in materia di recupero dei rifiuti prevista dall'art. 181 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) e non in quella in materia di fertilizzanti di cui al D.Lgs. n. 217 del 2006.