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Articolo 3 sexies Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

Dispositivo dell'art. 3 sexies Codice dell'ambiente

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.

1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.

1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.

1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico.

Massime relative all'art. 3 sexies Codice dell'ambiente

C. giust. UE n. 470/2018

L'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori rientranti nel diritto ambientale dell'Unione, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi si applica alla parte di un ricorso che non sia coperta dal medesimo requisito, quale risulta, conformemente alla direttiva 2011/92, dalla risposta fornita al punto 2 del presente dispositivo, nei limiti in cui il ricorrente tenti con il suddetto ricorso di far rispettare il diritto ambientale nazionale. Tali disposizioni non sono dotate di effetto diretto, ma spetta al giudice nazionale interpretare il diritto processuale interno nella maniera più conforme possibile alle stesse. Sicché, uno Stato membro non può derogare al requisito in base al quale determinati procedimenti non devono essere eccessivamente onerosi, previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92, quando un ricorso è ritenuto temerario o vessatorio, o in assenza di un nesso tra l'asserita violazione del diritto ambientale nazionale e un danno all'ambiente.

Cons. Stato n. 5571/2011

Il diritto di accesso non può essere utilizzato come strumento per un mero generico e generalizzato controllo esplorativo sull'azione amministrativa per verificare la possibilità di eventuali, future lesioni di interessi privati, né può essere configurato come un particolare tipo di azione popolare. Conseguentemente deve escludersi il diritto di accesso al fine di verificare eventuali carenze di un progetto definitivo o inadempienze contrattuali circa la sua redazione.

Sebbene l'accesso all'informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse - che è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, del D.Lgs. n. 195/2005 - la richiesta non solo non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, per quanto deve essere specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori di cui al punto 2) ("quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente") o alle misure di cui al punto 3) ("anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi") dell'art. 2 D.Lgs. n. 195/2005.

C. giust. UE n. 266/2010

La nozione di «informazione ambientale» di cui all'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio) ricomprende l'informazione prodotta nell'ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario contenuta in cibi e bevande. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2003/4/CE, la ponderazione dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un'informazione ambientale e dell'interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti.

Cons. Stato n. 24/2010

Quale che sia la natura del diritto d'accesso lo stesso è strumentale rispetto alla protezione di una ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso o di un interesse semplice o di fatto. Tale posizione giuridica attiva, tuttavia, in qualsiasi modo la si voglia qualificare, deve sussistere affinché la pretesa all'accesso agli atti possa trovare protezione. E ciò vale laddove l'istante agisca in proprio, ma anche allorché la richiesta (congiunta od isolata) venga articolata da associazioni esponenziali.

Cons. Stato n. 1351/2009

L'organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di atti e documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, il quale sia rapportabile - secondo la terminologia giuslavoristica - a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro.

Cons. Stato n. 4934/2007

Il D.Lgs. n. 133 dell'11 maggio 2005 prevede che siano accessibili, per un periodo di tempo adeguato, in uno o più luoghi aperti al pubblico, le domande di "nuove autorizzazioni". Non rientra in tale ipotesi la mera prosecuzione dei lavori, a seguito della presentazione di una variante progettuale relativa alle opere civili per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione del CDR.

Cons. Stato n. 4411/2007

Quale che sia la natura del diritto d'accesso lo stesso è strumentale rispetto alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso o di un interesse semplice o di fatto.

Cons. Stato n. 668/2007

La domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull'attività del comune.

Corte cost. n. 399/2006

La disciplina delle informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ma si inserisce nel vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi. Ciò non vale tuttavia ad escludere la competenza legislativa dello Stato in materia, giacché l'accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m). Su questi presupposti, si deve escludere che non spettasse allo Stato dare attuazione alla direttiva comunitaria 2003/4/CE in materia di informazione ambientale, proprio perché sullo Stato incombe il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela, validi per l'intero territorio nazionale, anche in questo settore.

C. giust. UE n. 186/2005

Il termine di due mesi previsto dall'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, è un termine perentorio; la decisione di cui all'art. 4 della direttiva 90/313, nei confronti della quale può essere proposto un ricorso giurisdizionale o amministrativo dall'autore della richiesta di informazioni, è la decisione implicita di rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall'autorità pubblica competente a pronunciarsi su tale richiesta.

Cons. Stato n. 5795/2004

L'art. 3 D.Lgs. n. 39/97 ha ammesso i richiedenti alle "informazioni relative all'ambiente" e, cioè, ad ogni notizia attinente alle condizioni dei luoghi ai quali si riferisce la richiesta, superando, così, quel limite all'ostensione dei documenti amministrativi normalmente individuato nella duplice necessità dell'indicazione specifica degli atti che si intendono conoscere e della disponibilità di essi da parte dell'amministrazione (che non può essere costretta, secondo la comune lettura dell'istituto generale, ad attività di ricerca o di elaborazione).

Le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, della dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse.

In materia di accesso ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborare e a comunicarle al richiedente.

Cons. Stato n. 816/2003

La speciale disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale trova applicazione solo nella misura in cui il soggetto richiedente l'accesso specifichi l'attinenza dei documenti richiesti agli elementi costituivi della nozione di ambiente di cui all'art. 2 dello stesso testo normativo.

Si intende per «informazioni relative all'ambiente», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 693/2002

L'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 1997, attuativo della direttiva CEE 90/313, a mente del quale "le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse". Da tale norma, invero (specificamente relativa alla materia del diritto all'accesso e all'informazione in materia di tutela ambientale e in quanto tale derogatoria rispetto ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di interesse e legittimazione ad agire in giudizio e di tutela giurisdizionale dei c.d. interessi diffusi) si evince l'introduzione nel nostro ordinamento, sulla falsariga di quello comunitario, di un principio di tutela oggettiva della qualità del bene ambiente, attraverso un controllo sociale diffuso sugli atti delle autorità pubbliche comunque incidenti sul valore tutelato.

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