(massima n. 1)
In tema di esercizio del diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali rileva un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata. Detta sfera di legittimazione, non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all'art. 24, comma terzo, della L. n. 241 del 1990, nel teso novellato dall'art. 16 della L. n. 15 del 2005, in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni". Pertanto, non sussiste in capo ad un sindacato di Polizia il diritto di accesso agli atti relativi ai lavori di adeguamento di immobili adibiti a sedi operative.