(massima n. 1)
L'art. 3 D.Lgs. n. 39/97 ha ammesso i richiedenti alle "informazioni relative all'ambiente" e, cioè, ad ogni notizia attinente alle condizioni dei luoghi ai quali si riferisce la richiesta, superando, così, quel limite all'ostensione dei documenti amministrativi normalmente individuato nella duplice necessità dell'indicazione specifica degli atti che si intendono conoscere e della disponibilità di essi da parte dell'amministrazione (che non può essere costretta, secondo la comune lettura dell'istituto generale, ad attività di ricerca o di elaborazione).